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L’ Amministratore di sostegno compie 20 anni
Era la primavera del 2004 quando entrò in vigore la legge 9 gennaio 2004, n.6 che introdusse nel Codice Civile l’istituto dell’Amministratore di sostegno.
Si tratta di una figura molto importante per garantire la qualità di vita delle persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Possono essere anziani con patologie degenerative, adulti con disabilità oppure soggetti che, a causa della loro condizione di isolamento e/o patologia, non siano in grado di espletare in completa autonomia le normali funzioni di vita quotidiana.
Tra i compiti che possono essere attribuiti all’Amministratore di Sostegno vi sono atti sia di natura personale sia di natura patrimoniale, complementari e collegati tra loro in una visione globale che meglio realizzi i concreti interessi della persona tutelata.
L’Amministratore per esempio, in nome e nell’interesse del beneficiario, può rilasciare il consenso informato per le cure sanitarie, decidere sul luogo in cui vivere, acquistare o vendere un immobile, pagare le utenze domestiche, riscuotere lo stipendio o la pensione, richiedere l’indennità di accompagnamento, etc…
L’intento non è quello di sostituirsi alla persona tutelata come può avvenire con altri strumenti (per esempio l’interdizione o l’inabilitazione). Il beneficiario non è incapace, perde la capacità di agire solo ed esclusivamente per gli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’Amministratore di sostegno. L’obiettivo è quello di garantire, quanto più possibile a seconda del caso, il benessere e l’autonomia del beneficiario. La persona rimane al centro: l’art. 410 del Codice Civile dice chiaramente che, nell’adempimento dei propri doveri, l’Amministratore dovrà “avere riguardo dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informare lo stesso beneficiario circa gli atti da compiere, informare il giudice tutelare laddove il beneficiario non sia d’accordo in riferimento agli atti da compiere”. Certo l’Amministratore non si limita alla semplice gestione del denaro: si accerta che l’assistito conduca una vita dignitosa. Deve cercare di coglierne i bisogni e i desideri, per riuscire ad aiutarlo in modo più consapevole ed effettivo.
Sempre in tema di centralità della persona, ricordiamo che il giudice, nel decreto di nomina ha grande discrezionalità nello stabilire i poteri dell’Amministratore di sostegno. Il decreto viene infatti cucito su misura in base alle esigenze e dell’effettivo status del beneficiario.
Qualora, per le persone residenti nei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino, il Tribunale nomini quale Amministratore di sostegno uno dei Comuni dell’Ambito, il Sindaco pro tempore delega formalmente l’esercizio delle funzioni gestionali e di rendicontazione, all’Ufficio Misure di Protezione Giuridica di Insieme per il Sociale.
La domanda per richiedere l’Amministratore di sostegno può essere presentata dall’interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico Ministero. La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente in base alla residenza del beneficiario..
Per maggiori informazioni, visita la pagina https://insiemeperilsociale.it/misure-di-protezione-giuridica/