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Comunicazione preventiva d'esercizio

Cos’è la Comunicazione Preventiva di Esercizio?
La Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE), secondo l’articolo 15 comma 1 della legge regionale 3/08, è l’atto indispensabile per l’esercizio della unità d’offerta.
La CPE abilita l’Ente gestore ad intraprendere da subito l’attività dell’unità d’offerta, comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima unità d’offerta, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo.
La CPE non è sufficiente per operare per conto del servizio pubblico né per porre a carico dello stesso gli oneri derivanti.

Quando utilizzare la CPE?
La CPE è prevista per tutte le unità d’offerta sociali, individuate dalla deliberazione del 23 aprile 2018, n. XI/45, aggiornamento dell’elenco di unità d’offerta sociali di cui allegato A della DGR N. 7437/2008 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi della l.r. 3/08, articolo 4, comma 2 o che saranno individuate successivamente dalla Giunta regionale.
L’Ente Gestore dell’Unità d’Offerta, attraverso il proprio rappresentante legale, è tenuto a presentare la CPE, direttamente oppure inviandola, al competente ufficio del Comune di ubicazione dell’Unità d’Offerta, all’Ufficio di Piano dell’Ambito di appartenenza; copia per conoscenza della sola comunicazione all’ATS di riferimento.

La CPE è indispensabile in caso di:

a) messa in esercizio di unità d’offerta, (predisposizione delle misure organizzative, gestionali e strutturali necessarie per iniziare l’attività);
b) variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta (aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni);
c) trasformazione di unità d’offerta esistenti, (modifica della tipologia dell’unità d’offerta tra quelle individuate dalla Regione); d) trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti (modifica della sede in cui è svolta l’attività, anche quando ciò avviene all’interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell’ente gestore);
e) cambiamento del soggetto gestore.

Al fine della messa in esercizio, l’unità d’offerta deve in ogni caso possedere i requisiti minimi gestionali, strutturali, organizzativi e tecnologici in conformità a quanto previsto dalla specifica normativa regionale.
Alla presentazione della CPE seguiranno la verifica da parte del Comune della completezza della CPE e della veridicità di quanto dichiarato circa i requisiti posseduti e, in seguito, la visita di vigilanza dell’ATS del territorio, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta della stessa da parte del Comune.

Di seguito si riporta la normativa di riferimento per il funzionamento delle strutture afferenti alla rete sociale (tutta la normativa è reperibile presso il sito della Regione Lombardia ricercando gli atti nella sezione del B.U.R.L.) e il fac-simile da consegnare su carta intestata del Gestore.

Riferimenti
normativi UDO

Autocertificazione
titolo di studio

Dichiarazione sostitutiva
atto notorietà

Modello
CPE